L’equivoco più comune
È facile sentir dire che «l’Unione Europea obbliga già a digitalizzare il trasporto» o che «l’eCMR è obbligatoria per normativa europea». Nessuna delle due affermazioni è corretta se si parla del Regolamento eFTI. Quel testo non costringe le imprese ad abbandonare la carta né rende obbligatoria la lettera di vettura elettronica.
Ciò che fa il Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto di merci (CELEX 32020R1056), è garantire un diritto: quello di poter scambiare con le amministrazioni, in formato elettronico, le informazioni regolamentari sul trasporto. È un cambio di obbligo dal lato dell’Amministrazione, non un’imposizione per l’operatore.
Che cosa impone davvero l’eFTI
L’eFTI (sigla di electronic Freight Transport Information, informazioni elettroniche sul trasporto di merci) si applica a partire dal 21 agosto 2024. I suoi punti essenziali:
- Obbliga le autorità competenti ad accettare le informazioni regolamentari sul trasporto in formato elettronico quando sono presentate tramite una piattaforma eFTI certificata.
- Non impone nuovi obblighi di informazione: si riferisce ai dati che la normativa già richiede, non crea documenti né campi aggiuntivi.
- Non sopprime l’uso della carta: l’impresa può continuare a presentare le informazioni su supporto fisico, se lo preferisce.
- Se l’operatore decide di trasmettere le informazioni in forma elettronica a un’autorità, deve farlo tramite piattaforme e fornitori di servizi eFTI certificati.
La sua piena operatività pratica —la certificazione delle piattaforme e le specifiche tecniche comuni— dipende dagli atti di esecuzione e delegati della Commissione europea. L’orizzonte che si cita di solito per la piena operatività è intorno al 2027, senza che questa cifra compaia come data letterale dell’articolato e restando subordinata a tali atti della Commissione.
Facoltativo per te, obbligatorio per l’Amministrazione
È la sfumatura che riassume tutto il Regolamento. La logica dell’eFTI inverte l’onere abituale: invece di obbligare l’impresa a digitalizzarsi, obbliga l’Amministrazione a essere pronta a ricevere il digitale. L’impresa acquisisce un diritto, non un onere.
L’eFTI garantisce il diritto di scambiare per via elettronica con le amministrazioni le informazioni regolamentari sul trasporto, senza imporre nuovi obblighi di informazione né sopprimere l’uso della carta.Regolamento (UE) 2020/1056, del 15 luglio 2020
In pratica, questo significa che nessuna impresa viola l’eFTI se continua a usare la carta. Ma significa anche che chi punta sull’elettronico avrà, quando il quadro sarà pienamente operativo, un canale riconosciuto e omogeneo per rapportarsi con le autorità di qualsiasi Stato membro.
eFTI vs DeCA: non confonderli
Si mescolano spesso perché entrambi parlano di «informazioni elettroniche sul trasporto», ma sono cose diverse e non si sostituiscono. Il DeCA è un obbligo spagnolo per le imprese nel trasporto nazionale; l’eFTI è un quadro europeo che obbliga le autorità. Lo vediamo nel dettaglio in DeCA vs eCMR vs eFTI, ma ecco il riepilogo:
| eFTI (Regolamento UE 2020/1056) | DeCA | |
|---|---|---|
| Ambito | Unione Europea | Spagna |
| Chi obbliga | Le autorità (accettare dati elettronici) | Le imprese (trasporto nazionale) |
| Per l’impresa | Facoltativo | Obbligatorio |
| Data | Applicabile dal 21 agosto 2024 | Obbligatorio dal 5 ottobre 2026 |
In altre parole: il DeCA ti dice che il tuo documento di controllo nazionale deve essere elettronico; l’eFTI ti dice che, se vuoi, puoi relazionarti per via elettronica con le autorità dell’UE e che queste devono accettarlo. Non sono intercambiabili e l’uno non abroga l’altro.
Perché conviene portarsi avanti
Il fatto che l’eFTI sia facoltativo per l’impresa non significa che sia irrilevante. Portarsi avanti offre chiari vantaggi competitivi:
- Interoperabilità: lavorare già con informazioni strutturate ti avvicina a un formato omogeneo, riconosciuto dalle autorità di diversi Stati membri.
- Meno attriti nei controlli: presentare i dati in forma elettronica riduce attese ed errori rispetto alla documentazione cartacea.
- Sinergia con obblighi già esistenti: se comunque digitalizzerai la tua documentazione nazionale per il DeCA, estendere quelle stesse informazioni al piano elettronico europeo richiede poco sforzo aggiuntivo.
- Preparazione all’orizzonte previsto: quando le piattaforme certificate saranno pienamente operative (orizzonte intorno al 2027, subordinato agli atti della Commissione), chi già lavora con dati elettronici partirà avvantaggiato.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto di merci (CELEX 32020R1056). eur-lex.europa.eu
- Regolamento (UE) 2020/1056 — riferimento nel BOE (Gazzetta ufficiale spagnola) (DOUE-L-2020-81225). boe.es