eFTI (Regolamento UE 2020/1056): cosa impone e cosa no

Circola l’idea che «l’UE obblighi già a digitalizzare il trasporto» o a usare l’eCMR. Non è così. Il Regolamento eFTI obbliga le amministrazioni ad accettare informazioni in formato elettronico, ma per le imprese resta facoltativo. Ti spieghiamo che cosa dice davvero e perché conviene portarsi avanti.

Idea chiave: il Regolamento eFTI obbliga le autorità ad accettare le informazioni elettroniche sul trasporto; per le imprese è facoltativo. Non impone nuovi obblighi di informazione né elimina la carta.

L’equivoco più comune

È facile sentir dire che «l’Unione Europea obbliga già a digitalizzare il trasporto» o che «l’eCMR è obbligatoria per normativa europea». Nessuna delle due affermazioni è corretta se si parla del Regolamento eFTI. Quel testo non costringe le imprese ad abbandonare la carta né rende obbligatoria la lettera di vettura elettronica.

Ciò che fa il Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto di merci (CELEX 32020R1056), è garantire un diritto: quello di poter scambiare con le amministrazioni, in formato elettronico, le informazioni regolamentari sul trasporto. È un cambio di obbligo dal lato dell’Amministrazione, non un’imposizione per l’operatore.

Che cosa impone davvero l’eFTI

L’eFTI (sigla di electronic Freight Transport Information, informazioni elettroniche sul trasporto di merci) si applica a partire dal 21 agosto 2024. I suoi punti essenziali:

La sua piena operatività pratica —la certificazione delle piattaforme e le specifiche tecniche comuni— dipende dagli atti di esecuzione e delegati della Commissione europea. L’orizzonte che si cita di solito per la piena operatività è intorno al 2027, senza che questa cifra compaia come data letterale dell’articolato e restando subordinata a tali atti della Commissione.

Facoltativo per te, obbligatorio per l’Amministrazione

È la sfumatura che riassume tutto il Regolamento. La logica dell’eFTI inverte l’onere abituale: invece di obbligare l’impresa a digitalizzarsi, obbliga l’Amministrazione a essere pronta a ricevere il digitale. L’impresa acquisisce un diritto, non un onere.

L’eFTI garantisce il diritto di scambiare per via elettronica con le amministrazioni le informazioni regolamentari sul trasporto, senza imporre nuovi obblighi di informazione né sopprimere l’uso della carta.Regolamento (UE) 2020/1056, del 15 luglio 2020

In pratica, questo significa che nessuna impresa viola l’eFTI se continua a usare la carta. Ma significa anche che chi punta sull’elettronico avrà, quando il quadro sarà pienamente operativo, un canale riconosciuto e omogeneo per rapportarsi con le autorità di qualsiasi Stato membro.

eFTI vs DeCA: non confonderli

Si mescolano spesso perché entrambi parlano di «informazioni elettroniche sul trasporto», ma sono cose diverse e non si sostituiscono. Il DeCA è un obbligo spagnolo per le imprese nel trasporto nazionale; l’eFTI è un quadro europeo che obbliga le autorità. Lo vediamo nel dettaglio in DeCA vs eCMR vs eFTI, ma ecco il riepilogo:

 eFTI (Regolamento UE 2020/1056)DeCA
AmbitoUnione EuropeaSpagna
Chi obbligaLe autorità (accettare dati elettronici)Le imprese (trasporto nazionale)
Per l’impresaFacoltativoObbligatorio
DataApplicabile dal 21 agosto 2024Obbligatorio dal 5 ottobre 2026

In altre parole: il DeCA ti dice che il tuo documento di controllo nazionale deve essere elettronico; l’eFTI ti dice che, se vuoi, puoi relazionarti per via elettronica con le autorità dell’UE e che queste devono accettarlo. Non sono intercambiabili e l’uno non abroga l’altro.

Perché conviene portarsi avanti

Il fatto che l’eFTI sia facoltativo per l’impresa non significa che sia irrilevante. Portarsi avanti offre chiari vantaggi competitivi:

In Giormo gestiamo in produzione un ERP logistico che genera la documentazione del trasporto direttamente dall’ordine, con le informazioni già strutturate. Se vuoi anticipare la digitalizzazione con dati pronti per l’elettronico, ti raccontiamo come.

Fonti ufficiali

  • Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto di merci (CELEX 32020R1056). eur-lex.europa.eu
  • Regolamento (UE) 2020/1056 — riferimento nel BOE (Gazzetta ufficiale spagnola) (DOUE-L-2020-81225). boe.es

Anticipa la digitalizzazione del trasporto

Raccontaci come operi oggi e ti mostriamo come generare la documentazione di trasporto direttamente dai tuoi ordini, con le informazioni già strutturate e pronte per l’elettronico.

oppure scrivici a info@giormo.com