Cos'è e su quale norma si basa
Dal 1° luglio 2017, alcune imprese non tengono più in proprio i registri IVA: li tengono all'interno della sede elettronica dell'Agenzia Tributaria, inviando il dettaglio di ogni fattura quasi in tempo reale. Questo sistema è il SII.
È stato introdotto dal Real Decreto 596/2016, del 2 dicembre (BOE-A-2016-11575), che ha modificato il Regolamento dell'IVA, e le sue specifiche tecniche sono nell'Orden HFP/417/2017, del 12 maggio (BOE del 15 maggio 2017). Non è una dichiarazione in più: per chi vi aderisce sostituisce i vecchi modelli 340 e 347 e cambia il modo di lavorare dell'ufficio amministrativo.
A chi si applica
La regola dell'articolo 62.6 del Regolamento dell'IVA è semplice da enunciare: obbliga chi ha un periodo di liquidazione mensile. In pratica, si tratta di tre categorie:
- Grandi imprese: chi ha superato un volume d'affari di 6.010.121,04 euro nell'anno solare precedente (articolo 71.3 del Regolamento dell'IVA, che rinvia all'articolo 121 della Legge sull'IVA).
- Iscritti al REDEME, il registro di rimborso mensile dell'IVA.
- Gruppi di entità che sono soggetti al regime speciale del gruppo di entità dell'IVA.
Chi non rientra in nessuna delle tre può aderire volontariamente mediante dichiarazione censuaria, ma è bene sapere che la scelta comporta delle conseguenze: implica il passaggio alla liquidazione mensile.
Quali registri e in quale termine
Con questo sistema si tengono quattro registri: fatture emesse, fatture ricevute, beni di investimento e alcune operazioni intracomunitarie.
Il termine è quello che dà il nome al sistema e quello che richiede più disciplina: quattro giorni di calendario, escludendo dal computo i sabati, le domeniche e i giorni dichiarati festivi a livello nazionale. Per le fatture emesse decorre dall'emissione; per quelle ricevute, dalla loro registrazione contabile, con il limite del giorno 16 del mese successivo al periodo di liquidazione in cui sono state incluse.
Il rapporto con VeriFactu: si escludono a vicenda
È il dubbio più frequente da quando è stato annunciato VeriFactu, e ha una risposta breve: chi è nel SII resta fuori da VeriFactu. Lo dice l'articolo 3.3 del Regolamento approvato dal Real Decreto 1007/2023, che esclude da tali obblighi chi tiene i registri tramite la sede elettronica ai sensi dell'articolo 62.6 del Regolamento dell'IVA.
La logica è evidente: l'Agenzia Tributaria riceve già il dettaglio delle tue fatture tramite il SII, quindi non ha bisogno anche del registro di fatturazione di VeriFactu. Ciò che cambia è l'oggetto di ciascun sistema: il SII comunica le operazioni per i registri IVA; VeriFactu regola come il tuo programma genera e concatena la fattura.
Fonti ufficiali
- Real Decreto 596/2016, del 2 dicembre, di modernizzazione dell'uso dei mezzi elettronici nella gestione dell'IVA (BOE-A-2016-11575). boe.es
- Orden HFP/417/2017, del 12 maggio, specifiche normative e tecniche dei registri tramite la sede elettronica (BOE-A-2017-5312). boe.es
- Real Decreto 1624/1992, Regolamento dell'IVA, articoli 62.6, 69 bis e 71.3. boe.es
- Agenzia Tributaria — Suministro Inmediato de Información (SII). sede.agenciatributaria.gob.es